Cumuli di neve di diversa consistenza in pista: il gestore ne risponde?

Secondo il Tribunale di Cuneo, sentenza 12 maggio 2021, il gestore non risponde dei danni occorsi a uno sciatore caduto per essere transitato su di un tratto di neve di diversa consistenza spettando allo sciatore adattarsi ai cambi di pendenza e alle diverse tipologie di manto nevoso che possono esservi in pista: ghiaccio, neve granulosa, dossi e

CUMULI DI NEVE DI DIVERSA CONSISTENZA IN PISTA: IL GESTORE NE RISPONDE?

Secondo il Tribunale di Cuneo, sentenza 12 maggio 2021, il gestore non risponde dei danni occorsi a uno sciatore caduto per essere transitato su di un tratto di neve di diversa consistenza spettando allo sciatore adattarsi ai cambi di pendenza e alle diverse tipologie di manto nevoso che possono esservi in pista: ghiaccio, neve granulosa, dossi e così via. 

IL CASO 
Uno sciatore cadeva in pista per la presenza di un tratto in cui si era accumulata, per effetto del passaggio degli sciatori, un cumulo di neve artificiale la cui consistenza farinosa avrebbe determinato il blocco di uno sci e la caduta.  Per il risarcimento del danno lo sciatore conveniva il gestore del comprensorio sciistico, ritenendolo responsabile in via contrattuale e/o extra contrattuale (artt. 1218 c.c., 2043 c.c., 2051 c.c. e 2050 c.c.) per non aver segnalato la presenza di neve di diversa consistenza. Il giudice ha escluso la sussistenza di responsabilità ex art. 1218 c.c. ed ex art. 2043 c.c. perché alcun inadempimento è imputabile al gestore che ha preparato le piste a mezzo innevamento artificiale consentendo agli sciatori la fruizione delle piste in sicurezza – sostenendo gli ingenti costi di tale attività - anche in una stagione priva di nevicate e che ha posto comunque i cannoni per l’innevamento artificiale fuori dal piano sciabile di modo che i getti di neve fossero direzionati fuori pista. Non rileva nemmeno l’applicabilità della responsabilità ex art. 2050 c.c., poiché l’attività di gestione di un impianto sciistico - dovendosi tenere distinta dalla pratica dell’attività sportiva – non è attività pericolosa. Ai sensi dell’art. 2051 c.c., il Tribunale ha rilevato che la cosa oggetto di custodia (la pista da sci) nella specie fosse mera occasione dell’evento dovendosi attribuire alla condotta posta in essere dallo sciatore un ruolo causalmente determinante. Infatti, considerata la presenza di cannoni lato pista lo sciatore avrebbe potuto e dovuto prevedere la variabilità del manto nevoso, variabilità peraltro tipica della neve e dell’ambiente montano cui spetta allo sciatore soltanto far fronte adattando la propria sciata.

LA SENTENZA IN BREVE 
Tribunale di Cuneo; sentenza 12 maggio 2021: R.D. contro FRABOSA SKI 2000 S.P.A. 
Responsabilità civile – Sci – Caduta in pista – Cumulo di neve artificiale – Responsabilità del gestore per mancata segnalazione innevamento artificiale – Non sussiste – Responsabilità del gestore ex art. 2051 c.c. – Non sussiste – Condotta dello sciatore – Fortuito – Sussiste – Responsabilità del gestore ex art. 1218 c.c. – Non sussiste – Responsabilità del gestore ex art. 2043 c.c. – Non sussiste – Responsabilità del gestore ex art. 2050 c.c. – Non sussiste
La ratio della norma di cui all’art. 29 L.R. Piemonte n. 2/2009, che consente l’attività di innevamento artificiale durante gli orari di apertura al pubblico previa segnalazione a monte, si spiega e ha senso laddove i cannoni si trovano in pista e sempre in pista gettano “fontane” di neve. Inoltre nel caso di specie il richiamo a tale disposizione normativa è del tutto irrilevante dal momento che quest’ultimo (n.d.r. l’attore) non contesta la mancata segnalazione dell’attività di innevamento artificiale, ma quella della neve di diversa consistenza, fattispecie non contemplata dalla fonte normativa richiamata
Deve escludersi l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. nelle ipotesi in cui la cosa abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno, come appunto nel caso di infortuni sulla neve dovuti a cadute o scivolate sulla pista da sci. E’ infatti noto che rientri nel bagaglio tecnico – o negli obiettivi di miglioramento – dello sciatore di livello medio la capacità di percepire il mutamento del pendio e della consistenza della neve e – in relazione a tali mutamenti – adattare la propria sciata. 
Spetta allo sciatore soltanto – con un’adeguata preparazione tecnica e fisica – adattare il proprio corpo ed eseguire i movimenti corretti al fine di non cadere in presenza di ogni cambio di pendenza, lastra di ghiaccio, neve granulosa, dosso e così via.